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D.M. 16/06/2005

8. Nel Modulo deve essere altresģ indicato il gestore, scelto tra quelli convenzionati con il Ministero delle attivitą produttive, come riportati nell'Allegato 6 al presente decreto.

9. Non sono ammesse variazioni, correzioni ed integrazioni dei dati utili ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria comunicate dai soggetti richiedenti dopo la scadenza dei termini di chiusura del bando.

Art. 7 - Modalitą procedurali per la formazione della graduatoria

1. Gli interventi del presente bando sono attuati secondo le modalitą procedurali di carattere valutativo a graduatoria di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

2. Il Ministero delle attivitą produttive puņ avvalersi, per la valutazione dei programmi di massima presentati, di specifici gruppi di lavoro costituiti da esperti nelle diverse discipline scientifiche, selezionati nell'ambito dell'apposito Albo, a supporto dal competente Ufficio della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese.

3. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Ministero delle attivitą produttive, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 8, comma 3, della direttiva, sulla base degli indicatori di cui al successivo

art. 8, redige una graduatoria di merito, secondo un ordine decrescente, dei progetti di massima ammissibili fino ad individuare quelli che, nel limite delle risorse disponibili maggiorate del 20% - allocando prima le risorse nazionali e, successivamente, quelle cofinanziate dal F.E.R.S., con le rispettive riserve per le PMI - possono accedere alla fase successiva con la presentazione dei programmi definitivi. La comunicazione alle imprese selezionate avviene con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di approvazione della suddetta graduatoria di merito.

Art. 8 - Criteri per la determinazione del punteggio

1. Il punteggio che ciascun programma di massima consegue e che determina la posizione dello stesso nella graduatoria č ottenuto sommando i valori dei seguenti indicatori, fino ad un punteggio massimo complessivo di 16 punti, fatte salve le eventuali maggiorazioni di cui al successivo comma 4

a) progetto finalizzato a realizzare un nuovo prodotto che rappresenti, in termini di originalitą e complessitą progettuale dell'innovazione, un significativo avanzamento tecnologico rispetto allo stato dell'arte mondiale: punti 6; ovvero novitą in relazione allo sviluppo del settore di riferimento: punti 4; in aggiunta ai due punteggi precedenti, nel caso di progetto finalizzato a realizzare un'innovazione di prodotto tramite l'impiego di criteri e metodologie di progettazione volti a ridurre l'impatto ambientale (c.d. «ecoprogettazione»), come specificato nel successivo comma 2: punti 2

b) progetto alla cui realizzazione concorra significativamente lo sviluppo e la preindustrializzazione di uno o pił brevetti gią depositatati, alla data di pubblicazione del presente decreto, dal soggetto proponente: punti 4; qualora i brevetti, invece, siano acquisiti da terzi entro la data di presentazione della domanda: punti 2

c) progetto proposto da impresa il cui fatturato in export diretto, in ciascuno degli ultimi due bilanci approvati prima della presentazione della domanda, risulti prevalente o, in alternativa, progetto proposto da impresa in fase di avvio (start up) nata da Universitą, Enti pubblici di ricerca, (spin-off): punti 4;

2. Ai fini di cui alla precedente lettera a) del comma 1, in conformitą alle indicazioni di cui al Libro verde sulla politica integrata relativa ai prodotti (COM(2001)068) e alla Comunicazione della Commissione europea recante «Politica integrata dei prodotti» (COM(2003)302), per «ecoprogettazione » deve intendersi l'impiego di criteri e metodologie di progettazione del prodotto volto a ridurre l'impatto ambientale relativo all'utilizzo di materie prime e di energia nell'intero ciclo di vita del prodotto stesso (produzione, distribuzione, uso e trattamento finale di smaltimento e/o recupero); l'adozione dei suddetti criteri deve essere dettagliatamente riportata nella Scheda Tecnica.

3. Ai fini del calcolo del punteggio di cui alla precedente lettera c) del comma

a) la prevalenza del fatturato riferito all'export diretto, nel caso di programmi congiunti presentati da pił imprese, č riconosciuta solo qualora detta condizione sussista per la maggioranza delle imprese partecipanti al programma

b) per impresa in fase di avvio (start up) conseguente a «spin off» da Universitą, Enti pubblici di ricerca, si intende l'impresa costituita, da non pił di tre anni solari precedenti la data di presentazione della domanda, per l'utilizzazione industriale dei risultati di progetti di ricerca sviluppati nell'ambito delle predette strutture, e con la partecipazione azionaria o il concorso di professori e/o ricercatori di Universitą e/o Enti pubblici di ricerca.

4. Ai fini della graduatoria sono previste le seguenti maggiorazioni del punteggio ottenuto secondo gli indicatori di cui al comma 1

a) Dal 5% al 10% per i programmi che prevedono l'affidamento di commesse a Enti pubblici di ricerca o Universitą per un importo non inferiore al 10% e fino ad un massimo del 30% dei costi previsti del programma di sviluppo precompetitivo; detta maggiorazione sarą riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata dall'Ente pubblico di ricerca o dall'Universitą, attestante la disponibilitą a svolgere le suddette attivitą

b) 5% per i programmi presentati da Centri di ricerca privati di cui alla lettera

e) del comma 1 dell'art. 2 o da Consorzi e societą consortili di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 2, anche congiuntamente con i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, punti a), b), c) e d)

c) 15% per i programmi presentati congiuntamente con Universitą o Enti pubblici di ricerca con una partecipazione dei medesimi soggetti non inferiore al 10% dei costi previsti

d) 5% per lo svolgimento da parte di almeno un partner dell'Unione Europea, nell'ambito di una iniziativa progettuale comune, di una quota di attivitą, escluso il mero acquisto di macchinari e attrezzature, non inferiore al 20% dei costi totali previsti, purchč tra il soggetto richiedente e il suddetto partner non sussistano rapporti di cui all'art. 2359 del codice civile; detta maggiorazione sarą riconosciuta solo in presenza di apposita dichiarazione, allegata alla domanda di cui all'art. 6, rilasciata dal partner della UE, attestante la disponibilitą a svolgere le suddette attivitą

e) 5% per i programmi che prevedono il completo svolgimento delle attivitą di sviluppo precompetitivo in un'unitą produttiva ricadente in un distretto industriale o in un sistema locale di sviluppo riconosciuti ai sensi di vigenti normative regionali. Le maggiorazioni di cui al presente comma sono cumulabili fino ad un massimo del 25%.

5. In caso di paritą di punteggio, prevale il programma relativo ad una o pił unitą produttive per le quali, alla data di presentazione delle domande di agevolazione, le imprese abbiano ottenuto la certificazione relativa all'a- desione al sistema di gestione ambientale conforme al regolamento EMAS (1836/93 e successive modificazioni) ovvero aderito a sistemi di gestione ambientale conformi alla norma UNI EN ISO 14001 (il sussistere o meno di tale condizione deve essere obbligatoriamente indicato dall'impresa nella Scheda Tecnica e documentato con la relativa certificazione); nel caso di programma svolto in pił unitą produttive, il predetto requisito deve sussistere con riferimento alla maggioranza delle unitą produttive interessate. Qualora permanesse lo stato di ex-aequo, prevale il programma nel quale le attivitą di ricerca e di sviluppo da svolgere siano suscettibili di applicazioni multisettoriali ovvero abbiano carattere multidisciplinare (c.d. programma «multitematico»).

Art. 9 - Presentazione dei progetti definitivi

1. La presentazione dei programmi definitivi al gestore avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 7, comma 3, pena la decadenza, secondo le modalitą e la modulistica individuate dalla circolare 11 maggio 2001, n. 1034240.

2. Il gestore esamina i programmi definitivi relativi ai progetti di massima di cui al presente bando, secondo le procedure indicate dalla direttiva e dalla circolare.

3. Il Ministero delle attivitą produttive entro sessanta giorni dalla conclusione delle istruttorie, verificatone l'esito, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 7, comma 3, emana il decreto di concessione delle agevolazioni, determinando l'entitą, le modalitą e le condizioni dell'intervento.

4. Fatto salvo quanto espressamente disposto dal presente decreto, l'istruttoria e la valutazione dei programmi definitivi, la concessione e l'erogazione dei benefici avvengono secondo le modalitą e i termini individuati dalla direttiva e dalla circolare.

5. I soggetti beneficiari decadono dalla graduatoria e le agevolazioni eventualmente concesse sono revocate qualora, in qualsiasi fase o grado della procedura, sia accertata l'insussistenza dei requisiti di ammissibilitą previsti dal presente bando. Analogamente si procederą alla revoca qualora, accertata l'insussistenza delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi di uno o pił degli indicatori di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), e delle relative maggiorazioni di cui al comma 4 dello stesso articolo e ricalcolato il punteggio complessivo medesimo, quest'ultimo assume un valore inferiore a quello del primo programma in graduatoria non agevolato per insufficienza delle risorse. Roma, 16 giugno 2005 Il Ministro: Scajola

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